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L'anno duemilauno il giorno 31 del mese di gennaio, in Roma, Viale Carso n. 67, int. 5 I comparenti cittadini italiani, convengono quanto segue:
Art. 1
E' costituita una ASSOCIAZIONE denominata " INSIEME PER L'ATHOS ". L'associazione ha sede legale in Roma, Viale Carso n. 67 e dispone di un timbro.
Art. 2
L'Associazione ha lo scopo di :
-divulgare nel modo più giusto e corretto l'esistenza del Monte ATHOS (AGHIO OROS), regione Monastica in terra di Grecia abitata esclusivamente da monaci che seguono lo stile di vita bizantino; -promuovere l'organizzazione, nel nostro Paese di specifiche iniziative culturali, ovvero di conferenze, seminari e tavole rotonde, finalizzate all'approfondimento degli aspetti religiosi, artistici, ambientali e culturali che rendono l'ATHOS un luogo unico e "santo"; -predisporre iniziative divulgative attraverso pubblicazioni anche di natura scientifica; -fornire qualsiasi elemento conoscitivo o informazione a tutti i connazionali e stranieri che intendono visitare l'ATHOS e vivere una irripetibile esperienza umana e spirituale in pellegrinaggio o singolarmente; -stabilire contatti di reciproca collaborazione con gli Uffici preposti al rilascio dei permessi di accesso al Monte ATHOS. Tutte le attività verranno svolte nel pieno rispetto delle norme che regolano la vita della regione monastica, dei religiosi che vi abitano e delle antiche tradizioni. L'Associazione che è apolitica ed apartitica si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro; gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; democraticità della struttura ed elettività.
Art. 3
La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea. Essa non ha scopo di lucro. Quanto necessario alla sua sussistenza ed attività verrà reperito secondo le necessità come segue: con le quote versate dagli associati; con sovvenzioni, donazioni, prestiti. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.
Art. 4
I soci dell'Associazione si distinguono in soci Fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro i quali hanno firmato l'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che intendono partecipare in maniera continuativa all'attività dell'Associazione e vengono accettati, previa selezione, in tale qualità dal Consiglio Direttivo. Gli stessi all'atto dell'iscrizione devono specificare la natura del loro interesse sia esso religioso, culturale e scientifico.
Art. 5
La quota associativa è fissata in misura annua stabilita nell'atto costitutivo e potrà essere variata con deliberazione dell'assemblea degli associati.
Art. 6
Sono organi sociali: il Presidente, il Vice presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati ed il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente, che dura in carica due esercizi sociali, ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Al Presidente è attribuito ogni più ampio potere di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, nonché la facoltà, unitamente al vice-presidente ed al tesoriere di aprire conti correnti bancari e/o postali, mentre per l'utilizzo degli stessi e quindi per ogni operazione da effettuare, sarà necessaria la firma congiunta di almeno due degli organi indicati.
Art. 7
I comparenti stabiliscono che per il Primo mandato il Consiglio Direttivo sia composto di quattro membri e nominano a farne parte i Sig.ri ai quali contestualmente attribuiscono le cariche: Presidente: Giuseppe Balsamà ; VicePresidente : Raffaele Condemi Segretario: Mario Ciotti Tesoriere: Raffaele Rosati L'assemblea dei soci è validamente costituita quando risulta presente almeno la metà degli associati.
Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Verrà convocata mediante avviso inviato ai soci almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'assemblea delibera sulle seguenti materie: approvazione dell'attività sociale; approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci saranno predisposti dal Presidente e sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro due mesi dalla fine di ogni esercizio; approvazione di nuove iniziative; elezione del Presidente; determinazione delle quote associative annuali. Hanno pari diritto al voto tutti gli associati.
Art. 8
L'esclusione dei soci può essere determinata dall'assemblea solo per gravi motivi e per morosità.
Art. 9
In caso di dimissioni o esclusione di associato la quota non sarà trasmissibile. Essa sarà intrasmissibile per atto tra vivi. Potrà essere trasmissibile solo mortis causa. E' comunque esclusa ogni rivalutazione.
Art. 10
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.
Art. 11
Per tutto quanto non previsto valgono le norme di legge in materia. |